LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 88/23403 presentato
 il   16   settembre  1988  (avverso:  ingiunzione  numero  art.  337,
 ipotecaria) da Brigato Susi Maria e Pietro Magistrelli, residente  ad
 Arluno in via Mazzini n. 30, contro Conservatorie di Milano 2.
    Oggetto   della   domanda:   ricorso   avverso  ingiunzione  della
 Conservatoria dei registri immobiliari  di  Milano  2  per  pagamento
 imposta  ipotecaria su iscrizione di ipoteca conseguente a verbale di
 separazione consensuale avanti il Tribunale di Milano.
                       Svolgimento del processo
    I  coniugi  separatisi  consensualmente  con  verbale  avanti   il
 presidente  del  Tribunale di Milano del 2 ottobre 1987 omologato con
 decreto 2 novembre 1987 hanno  impugnato  nei  termini  l'ingiunzione
 loro  notificata  dalla  Conservatoria  dei  registri  immobiliari di
 Milano  2  per  il   pagamento   dell'imposta   ipotecaria   relativa
 all'iscrizione  di ipoteca effettuata in data 24 novembre 1987 ai nn.
 84078/16844 a  garanzia  dell'obbligazione  assunta  dal  marito  nei
 confronti   della   moglie   di  corresponsione  dell'importo  di  L.
 37.000.000 in 74 rate mensili di L. 500.000 cadauna.
    Il ricorso e' rivolto esclusivamente ad eccepire  l'illegittimita'
 costituzionale  parziale  dell'art.  4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 635 e dell'art.  1  della  tariffa  allegata  (con  riferimento  alla
 tassabilita'  dell'iscrizione ipotecaria da separazione coniugale) in
 relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione ed all'art. 19
 della legge 6 marzo 1987,  n.  74;  la  tesi  e'  stata  sostenuta  e
 ribadita  dai  ricorrenti  anche nella successiva memoria integrativa
 depositata ex art. 19- bis del d.P.R. n. 636/1972.
    L'ufficio ha replicato con memoria 31 ottobre 1988  sostenendo  la
 legittimita'  dell'imposizione  in  relazione all'eseguita iscrizione
 ipotecaria.
    In udienza, entrambe le parti,  presenti,  hanno  insistito  nelle
 rispettive deduzioni.
                        Motivi della decisione
    L'art.  19  della legge 6 marzo 1987 n. 74 dichiara esenti da ogni
 imposta e tassa: tutti gli  atti,  i  documenti  ed  i  provvedimenti
 relativi   al  procedimento  di  scioglimento  del  matrimonio  o  di
 cessazione degli effetti civili dello stesso, nonche' ai procedimenti
 anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la  corresponsione  o
 la  revisione  degli  assegni  di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1º
 dicembre 1970, n. 898.
    L'art. 23 della precitata legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede  che:
 "fino  all'entrata  in vigore del nuovo testo del codice di procedura
 civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si  applicano
 in  quanto  compatibili,  le  regole di cui all'art. 4 della legge 1º
 dicembre 1970, n. 898,  come  sostituito  dall'art.  8  della  stessa
 legge".
    Il  quarto e quinto comma dell'art. 156 del Codice civile cosi' si
 esprimono: "Il giudice che pronunzia la separazione puo'  imporre  al
 coniuge  di  prestare  idonea garanzia reale o personale se esiste il
 pericolo che egli  possa  sottrarsi  all'adempimento  degli  obblighi
 previsti   dai   precedenti  comuni  e  dall'art.  155.  La  sentenza
 costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai  sensi
 dell'art. 2818".
    Parimenti,  l'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede che:
 "il Tribunale che pronunzia lo scioglimento  o  la  cessazione  degli
 effetti  civili del matrimonio puo' imporre all'obbligato di prestare
 idonea garanzia reale o personale se  esiste  il  pericolo  che  egli
 possa  sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e
 6. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
 giudiziale a' sensi dell'art. 2818 del codice civile".
    Come si evince dalla richiamata normativa il giudizio afferente il
 divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e quello
 relativo  alla  separazione  coniugale subiscono identico trattamento
 normativo nei limiti della reciproca compatibilita'.
    La  procedura  diviene  sostanzialmente  e  formalmente   identica
 mentre, piu' in particolare, del tutto identica si presenta l'ipotesi
 del  provvedimento del giudice inteso a garantire l'adempimento di un
 obbligo assunto da una parte nei confronti dell'altra con  previsione
 del titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
    Se  cosi' e' - come la dizione e l'interpretazione letterale delle
 normative fa fondatamente concludere - non si vede per  quali  motivi
 il  legislatore abbia omesso di estendere l'esenzione di cui all'art.
 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ai  giudizi  di  separazione  dei
 coniugi cosi' privilegiando solo quelli di divorzio.
    L'art.  53  della  Costituzione,  nelle  sue varie implicazioni ed
 interpretazioni, coinvolge necessariamente  e  logicamente  anche  il
 controllo    di   legittimita'   sotto   il   profilo   dell'assoluta
 arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme.
    Ne consegue che una normativa (in tema di  separazione  coniugale)
 rese  identica  nei  suoi  punti  essenziali  ad un'altra (in tema di
 divorzio)  non  puo'  discostarsene  nei  punti  che,  senza  dubbio,
 rappresentano   solo  un  lato  accessorio  e  non  essenziale  della
 normativa stessa (lato impositivo) in quanto, cio'  facendo,  l'agire
 del legislatore diverrebbe arbitrario o irrazionale.
    I   presupposti  che  rendono  manifestamente  fondato  il  dubbio
 sollevato di legittimita' costituzionale sono costituiti, nel caso in
 esame, dall'identita', sopra richiamata, delle  situazioni  nei  loro
 punti   essenziali   in   materie   omogenee;   dalla  diversita'  di
 trattamento, riservata dall'ordinamento normativo nel lato fiscale  a
 dette   identiche   situazioni;  dalla  mancanza  di  un  ragionevole
 discrimine che giustifichi tale diverso trattamento; dal contrasto di
 tale diversita' di trattamento con i principi espressi da altre norme
 costituzionali (oltre all'art. 53 gia' citato) contenute negli  artt.
 3, 29 e 31.
    L'art.   3  esprime  il  principio  generale  di  uguaglianza  che
 contempla la necessita' di coerenza dell'ordinamento normativo:  ogni
 normativa  posta  a  raffronto  di  un'altra  non  deve  rilevare  un
 contrasto che non  possa  apparire  giustificato  da  una  intrinseca
 esigenza di deroga.
    Non si vede, nella specie, come l'esenzione impositiva generale di
 cui  all'art  19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, possa giustificarsi
 quale deroga particolare che il legislatore  abbia  voluto  riservare
 solo  ai  giudizi in sede di divorzio laddove, nei punti essenziali -
 quali il procedimento e i provvedimenti - il  legislatore  ha  inteso
 invece unificare il trattamento normativo tra divorzi e separazione.
    Gli  artt.  29  e 31 che tutelano i diritti della famiglia vengono
 del pari coinvolti  dalla  disparita'  di  trattamento  adottata  dal
 legislatore nell'agevolare fiscalmente la dissoluzione del matrimonio
 e  nell'imporre  invece  il  balzello  nell'ipotesi della separazione
 coniugale  che  e'  istituto  riconosciuto  nel  codice  al  pari del
 divorzio e che, analizzando piu' sottilmente, ipotizza  casi  clinici
 talora  ben  piu'  gravi  e meritevoli di immediata tutela che non il
 divorzio, ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta.
    Si ritiene  pertanto  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata nel ricorso in esame e relativa
 alla  denunzia  di illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 4
 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  635,  e  dell'art.  1  della  tariffa
 allegata in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione ed
 all'art.  19  della  legge  6 marzo 1987, n. 74, denunzia intesa alla
 dichiarazione di illegittimita'  nella  parte  in  cui  la  normativa
 sottopone  ad  imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i
 coniugi in sede di separazione o di modificazione delle condizioni di
 separazione coniugale.